Lo Statuto

STATUTO DELLA “Libera Associazione Forense”

STATUTO DELLA "Libera Associazione Forense"

SCOPO:
1. Scopo della Libera Associazione Forense è sostenere gli associati ed il loro lavoro e rispon­dere ai biso­gni ed alle esigenze che nascono dall’ambiente in cui essi ope­rano, in una prospettiva che ecceda il limite della convenienza e del tornaconto personale e che sconfini nella consapevole re­sponsabilità di essere utili alla società civile.
2. Siamo infatti persuasi che, da soli, nessun bisogno può essere affrontato con quella si­ste­maticità che la nostra vita esige, e che neppure la scaltrezza o la generosità di una ini­zia­tiva individuale può resistere all’urto dello scetticismo e dell’indifferenza proprie della società attuale, ed in particolare dell’ambito entro il quale ci troviamo tutti i giorni ad operare.
3. L’Associazione è aperta a tutti coloro che operano nel mondo del diritto e che, anche partendo da esperienze e posizioni culturali diverse da quelle sopra esposte, intendano aderire allo scopo dell’Associazione secondo le modalità e gli strumenti di seguito de­scritti.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene quanto segue:

PRINCIPI GENERALI
4. L’Associazione ha sede in Verona, Piazza S. Fermo n. 5 presso lo Studio Legale dell'Avv. Michele Peretti, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
5. Per perseguire il proprio scopo l’Associazione potrà:

 

  1. organizzare e promuovere incontri e dibattiti su temi di rilevante interesse ed attualità inerenti il mondo della giustizia e la professione forense;
  2. istituire corsi di aggiornamento ed approfondimento per gli operatori del diritto;
  3. fornire ai soci gli strumenti di apprendimento e critici connessi alle novità legislative e all’at­tività giurispru­den­zia­le e dottrinaria italiana e comunita­ria;
  4. promuovere e curare la redazione e l’edizione di pubblicazioni anche periodiche con par­ticolare attenzione alla giurisprudenza veronese;
  5. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e se­minari;
  6. favorire l’incontro dei giovani giuristi col mondo del lavoro, curando l’incontro tra la domanda e l’offerta di collaborazioni professionali anche ai fini del praticantato, ed or­ga­niz­zando corsi di preparazione all’esame di pro­curatore legale;
  7. favorire forme di sostegno ai professionisti che attraversano momenti di difficoltà lavo­ra­tiva;
  8. svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti degli Enti istituzio­nali (Consiglio dell’Ordine, Sindacato Avvocati ed altri Enti rappresentativi del mondo forense), e
  9. fornire gratuitamente alle realtà “non-profit” che ne facciano richiesta, e nei limiti delle possibilità dei membri dell’Associazione, un servizio di tu­toring legale.

6. Per perseguire i propri scopi l’Associazione potrà inoltre collaborare ed aderire con qual­siasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale con il quale ritenga utile avere dei collegamenti o delle partecipazioni. Avrà inoltre la facoltà di chiedere ed accettare contributi e sov­venzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati.
7. Possono essere ammessi a soci i docenti universi­tari in materie giuridiche nonchè gli associati ed i ricercatori, i magistrati, i cancellieri, i notai, gli avvo­cati, i pro­cu­ratori ed i pra­ticanti procuratori, purché regolarmente iscritti al proprio albo professionale. Possono inoltre diventare soci i giuristi d’impre­sa.
8. Le domande di ammissione a socio devono essere sottoposte al Comitato Esecutivo, convo­cato come da art. 20, che le accoglie con il voto favorevole di 2/3 dei componenti. La qualità di socio la si acquista dal momento della pubblicazione della delibera di am­mis­sione, effettuata con le formalità descritte all’art. 25.
9. Con l’osservanza delle stesse formalità descritte all’art. 8, il Comitato Esecutivo può decidere l’esclusione del socio che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi so­ciali. L’esclusione del socio non dà diritto ad alcun rimborso.
10. E’ facoltà del socio recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi presso la sede entro il 30 giugno di ogni esercizio sociale.
11. L’elenco dei soci, custodito presso la sede dell’Associazione, è pubblico e può essere con­sultato, previa richiesta scritta al Presidente del Comitato Esecutivo, da qualunque interessato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
12. Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Comitato Esecutivo ed il Presidente del Comitato Esecutivo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
13. L’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Successivamente verrà convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 luglio, per l’approvazione del rendiconto annuale. Potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta sia richiesto da 1/10 dei soci nei modi sta­biliti dall’art. 17 lette­ra d).
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata mediante affissione di avviso presso le bacheche del Tribunale di Verona - Sezione Civile con anticipo di almeno 5 gior­ni.
14. L’assemblea delibera validamente in prima convocazione con la pre­senza di almeno 2/3 dei soci. In seconda convocazione delibera validamente con il numero dei soci inter­venuti.
15. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei soci intervenuti.
16. Non sono ammessi voti né per corrispondenza né per rappresentanza.
17. L’Assemblea ha competenza esclusiva in ordine:
a) alla modifica del presente statuto;
b) allo scioglimento dell’Associazione ed alla conseguente nomina dei liquidatori;
c) alla determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo, nonché alla no­mina degli stessi ed alla loro durata in carica;
d) alle proposte presentate al Presidente del Comitato Esecutivo almeno 10 giorni prima dell’Assemblea da almeno 1/10 dei soci, ed
e) alla determinazione della quota di iscrizione sociale.
18. L’Assemblea delibera validamente per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci intervenuti.
19. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, che viene coadiu­vato da un Segretario di sua nomina. Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea, e lo sottoscrive unita­mente al Presidente al termine della seduta.

IL COMITATO ESECUTIVO
20. Il Comitato Esecutivo, così come eletto dall’Assemblea, deve riunirsi a pena di deca­denza entro 15 giorni dalla nomina ed eleggere al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente a maggio­ranza. Le successive convocazioni del Comitato Esecutivo de­vono essere effettuate a cura del Presidente nelle forme e nei modi ritenuti dallo stesso più opportuni.
21. Il Comitato Esecutivo si intende validamente costituito con la presenza della maggio­ranza dei suoi membri, e può deliberare con il voto della maggioranza degli intervenuti.
22. Il Comitato Esecutivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea, ivi com­preso quello di stabilire la quota annuale di rinnovo per i soci in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione.
Esso decide sotto la piena responsabilità dei componenti le linee operative in conformità con le finalità e gli strumenti dell’Associazione, nonché con le deli­bere programmatiche eventualmente assunte dell’Assemblea dei soci.
23. Qualora venga a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, deve essere con­vocata entro i 30 giorni successivi l’Assemblea dei soci per la sostitu­zione. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato decade, e l’Assemblea deve provvedere alla nuova elezione dello stesso.
24. Il Comitato può delegare il Presidente o un altro membro del Comitato Direttivo per la gestione ordinaria di settori di attività o di singole iniziative.
25. Tutte le delibere del Comitato Esecutivo sono pubblicate con deposito pres­­­so la sede dell’Associazione, ove possono essere liberamente visionate dai soci, pre­via richiesta scritta al Presidente.

IL PRESIDENTE
26. Il Presidente del Comitato Esecutivo è organo dell’Associazione e, unico, rappresenta legittimamente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le Autorità amministrative, giudiziarie e politiche. Esso dispone validamente della firma sociale e coordina e dirige i lavori del Comitato Esecutivo. Dura in carica per tutta la durata in carica del Comitato Esecutivo.
27. Il Vice Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di sua temporanea impossibilità, assumendo i poteri indicati all’art. 26. Dura in carica per tutta la durata in carica del Comitato Esecutivo.

PATRIMONIO, CONTESTAZIONI e RINVIO
28. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali di iscrizione determinate dall’Assemblea e dalle quote annuali di rinnovo stabilite dal Comitato Esecutivo;
b) dai contributi volontari dei soci;
c) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Asso­cia­zio­ne;
d) da donazioni, erogazioni, lasciti, eredità, legati, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura ed entità, eseguiti da persone fisiche o giuridiche, nonché da Enti pubblici;
e) dai compensi ricevuti dall’Associazione per i servizi prestati, ed
f) da ogni altra entrata o conferimento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
In caso di scioglimento, il residuo patrimonio dell’Associazione verrà destina­to ad Enti senza fine di lucro aventi scopo analogo o affine a quello dell’Associazione.
29. Qualsiasi contestazione in merito alle delibere ed agli atti degli Organi dell’Associazione verrà devoluta ad un Arbitro Unico, scelto di comune accordo, per l’arbitrato irrituale. In caso di disaccordo, l’Arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Verona.
30. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia al codice civile ed alle norme di legge.

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